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Pronti i codici tributo per Tasi e Tari

lentepubblica.it • 28 Aprile 2014

 

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 EP, del
tributo per i servizi indivisibili TASI, e ridenominazione dei codici tributo
“365E”, “368E”, “366E”, “367E”, “369E” e “370E” per il versamento della
tassa sui rifiuti TARI e della tariffa – articolo 1, commi 639 e 668, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

L’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive
modificazioni, prevede che “E’ istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La
IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.”
Il successivo comma 668 stabilisce che “I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”.

Il comma 688 del medesimo articolo dispone che il versamento della TASI, della
TARI e della tariffa è effettuato anche secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili
(TASI) di cui al comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “374E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
  • “375E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
  • “376E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito
dell’attività di controllo.
Per consentire il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività
di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “377E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”;
  • “378E” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1, c. 639, L. n.147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”.

In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono esposti
nella sezione “IMU-TASI” (valore G), con l’indicazione:
– nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli
immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.;
– nel campo“estremi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di un valore a
scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, di un
valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (no ravvedimento); nel terzo carattere, di
un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto
al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999;
– nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato
“AAAA”.

Per consentire il versamento, tramite modello F24EP, della tassa sui rifiuti (TARI) e
della tariffa, di cui ai citati commi 639 e 668, sono ridenominati i codici tributo “365E”,
“368E”, “366E”, “367E”, “369E” e “370E”, istituiti con la risoluzione n. 42/E del 28 giugno
2013, nel modo seguente:

  • “365E” – denominato “TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL. n. 201/2011”;
  • “368E” – denominato “TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29, DL. n. 201/2011”;
  • “366E” denominato “TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL. n. 201/2011 – INTERESSI”;
  • “367E” denominato “TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 – TARES – art. 14 DL. n. 201/2011 – SANZIONI”;
  • “369E” denominato “TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29 DL. n. 201/2011 – INTERESSI”;
  • “370E” denominato “TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 – art. 14, c. 29 DL. n. 201/2011 – SANZIONI”.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito
dell’attività di controllo.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti
nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), con l’indicazione:
– nel campo “codice”, del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli
immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. ;
– nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, di un valore
a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei
successivi quattro caratteri, dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA”;
– nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, del numero
di rata in pagamento, nel formato “NN”, nei successivi due caratteri, del numero di rate
totali, nel formato “RR”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, tale campo, per i
primi quattro caratteri, è valorizzato con “0101”, per gli ultimi due caratteri, è valorizzato da
01 a 99 in base al numero degli immobili a cui si riferisce il versamento.

FONTE: Agenzia delle entrate

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